Benedetto Santacroce
Ecco gli ultimi ritocchi introdotti dalla legge di bilancio 2019 sulla fattura elettronica e sulla trasmissione dei corrispettivi. La legge di bilancio, dopo le modifiche apportate dal Dl 119/2018, interviene ancora a due giorni dal D-Day modificando gli impegni degli operatori.
In particolare, la legge di bilancio prevede:
- una definizione degli utilizzi ammessi dei dati inviati al sistema della tessera sanitaria (STS) ed una estensione oggettiva dell’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari;
- abroga l’obbligo di fatturazione e registrazione per i committenti/cessionari per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati con associazioni sportive dilettantistiche;
- conferma l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che usufruiscono della flat tax, ma che hanno redditi tra 65001 e 100.000 euro;
- cambia il soggetto destinatario del credito d’imposta spettante per l’adeguamento all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi;
Operatori sanitari
La legge di bilancio, in primo luogo, prevede, limitatamente al 2019, l’esonero dall’emissione della fattura elettronica per tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema tessera sanitaria (STS) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. In particolare, a differenza di quanto stabilito nel Dl 119/2018 l’esonero riguarda tutti i dati da inviare e quindi generalizza l’esonero anche se per il singolo dato possa essere effettuato dal paziente un rifiuto all’invio.
Proprio per questo, anche in ossequio al provvedimento del 15 novembre 2018 del Garante della privacy, la stessa legge di bilancio, in secondo luogo, chiarisce che i dati trasmessi al STS potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per due finalità: (i) per garantire l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale (si pensi, appunto, alla compilazione del 730 precompilato); (ii) monitorare, in forma aggregata, il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.
Un decreto del ministero dell’Economia e Finanze di concerto con il ministero della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante della privacy, saranno definiti i termini e gli ambiti di utilizzo dei dati; i tipi di dati che potranno essere trattati; le operazioni eseguibili; le misure per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.
Sempre sul piano della tutela dei dati personali interviene anche per quanto riguarda la disponibilità dei dati fattura che invece di operare in automatico, opererà solo su richiesta del contribuente. A questo proposito si ricorda il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.524526 del 21 dicembre 2018 ha stabilito una specifica procedura per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche da parte dei contribuenti e dei propri delegati. Il provvedimento, in particolare, dispone che il servizio sarà erogato solo ai contribuenti che aderiranno allo specifico servizio consentendo all’Agenzia di memorizzare i dati integrali delle fatture inviate al sistema di interscambio. Se il contribuente aderisce, infatti, avrà a disposizione tutte le informazioni contenute nella fattura fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di invio della fattura. Al contrario se il contribuente non aderisce l’Agenzia delle Entrate, dopo l’avvenuto recapito della fattura al destinatario cancella i dati del file trasmesso e memorizza solo i dati rilevanti ai fini fiscali. L’adesione che potrà essere esercitata mediante un’apposita funzionalità resa disponibile nell’area riservata del contribuente sul sito dell’Agenzia delle Entrate dal 3 maggio al 2 luglio 2019, consente come si comprende una più ampia consultabilità di dati e offre al contribuente la possibilità di gestire nel tempo la fattura e i suoi allegati. A chi non aderisce al servizio sarà sempre possibile visionare i dati delle fatture ma limitatamente ai dati fiscali.
Tornando alla fattura elettronica restano invariati gli obblighi di emissione per medici e strutture sanitarie per tutte le prestazioni che non riguardano situazioni in cui è obbligatorio l’invio dei dati al STS. Si pensi per i medici agli interventi presso imprese ovvero per i servizi medici forniti tra professionisti o verso strutture sanitarie.
Associazioni sportive dilettantistiche
Tra i soggetti esclusi dall’obbligo di emettere fattura elettronica il DL n.119/2018 ha ricompreso le associazioni sportive che applicano il regime forfettario (opzionale) di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000. Il regime forfettario opzionale trova applicazione nei riguardi delle associazioni sportive dilettantistiche che conseguono proventi, derivanti da attività commerciali, non superiori alla soglia di 400.000 euro e che sono, tra l'altro, esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili.
In caso di conseguimento dall’esercizio di attività commerciali un importo superiore a 65.000 euro, le associazioni sportive devono assicurare che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.
La novità della legge di bilancio 2019 è che viene cancellato l’obbligo di emissione della fattura elettronica, a prescindere dall’ammontare dei proventi commerciali conseguiti, per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità. In effetti, prima della modifica della legge di bilancio il Dl 119/2018 prevedeva l’obbligo di fatturazione e registrazione relativi ai predetti contratti di sponsorizzazione e pubblicità delle associazioni sportive direttamente in capo ai cessionari e committenti, nel caso in cui tali soggetti fossero soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
Quindi questo ultimo obbligo, a dire il vero fin dall’inizio non del tutto chiaro è stato ora cancellato.
Flat tax e fattura elettronica
Mentre i soggetti forfettari di cui all’art. 1 commi da 54 a 89 della L 190/2014 restano esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti dei privati, al contrario i soggetti ammessi al regime della Flat tax sono obbligati ad emettere la fattura elettronica nel caso in cui i compensi o i ricavi percepiti nel periodo d’imposta sono compresi tra 65001 e 100.000 euro.
Ovviamente tale regime decorre dal 1 gennaio 2020 pertanto i soggetti che ad oggi non rientrano nel regime forfettario previsto dalla legge di stabilità del 2015 saranno dal 1 gennaio 2019 comunque obbligati ad emettere la fattura elettronica per tutte le prestazioni di servizio e le cessioni di beni effettuati nei confronti di soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato.
Trasmissione telematica dei corrispettivi
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi che entrerà in vigore dal 1 luglio 2019 (per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro) e dal 1 gennaio 2020 per gli altri, impone degli adeguamenti tecnologici con l’adozione dei registratori telematici. Per tale adeguamento è previsto un credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di 250 euro (in caso d’acquisto) e di 50 euro in caso di adattamento). Tale beneficio sarà fruibile direttamente da parte del soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione dei dati sotto forma di credito d’imposta e non più al fornitore o installatore delle macchine che doveva riconoscerlo al cliente sotto forma di scontistica.
La modifica risolve un problema di non poco conto, infatti, nella precedente formulazione il beneficio, in molti casi non sarebbe stato effettivamente fruibile per mancanza di capienza del reddito del fornitore/installatore.